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Giovanni Falcone

Ordinanza antislot a Empoli. Torrigiani:"Impotenti su altri giochi"

Non si arresta l'attività dei Comuni che hanno dichiarato guerra alla diffusione del gioco sul loro territorio. Nel mirino, l'apertura ‘indiscriminata' di sale giochi e, soprattutto, la diffusione delle slot machine nei locali, considerate un'attrattiva troppo ‘pericolosa' soprattutto per le fasce più deboli della popolazione.  Uno dei ‘pionieri' della crociata ‘antislot' è stato il Comune di Empoli, che venerdì ha emanato la tanto chiacchierata ordinanza concepita per porre un freno alla diffusione del gioco sul territorio comunale: come disposto dal regolamento, le sale giochi potranno restare aperte solo dalle 14 alle 24, stesso orario imposto al funzionamento delle slot machine istallate negli esercizi pubblici. Padre dell'ordinanza, l'assessore alla ‘Città Sicura' del Comune di Empoli Filippo Torrigiani, che prosegue così un percorso iniziato tre anni fa quando l'Arci Empolese Valdelsa fece togliere le ‘macchinette' dai circoli: "Non ce l'abbiamo con le slot machine, ma purtroppo è l'unica forma di gioco su cui potevamo far leva", spiega a Gioco&Giochi Torrigiani. "Non è possibile limitare la commercializzazione di altri giochi come le lotterie istantanee o il superenalotto - spiega - per questi giochi si può eventualmente vigilare sul divieto di vendita ai minorenni.
Alcuni tipi di intervento che è possibile mettere in campo per gli apparecchi da intrattenimento, come i limiti sul contingentamento o gli orari di funzionamento, non sono applicabili ad altre modalità di gioco, anche se ugualmente ‘pericolose'. Siamo dunque intervenuti là dove era legalmente possibile".
L'ordinanza ha messo immediatamente in allarme i gestori degli apparecchi da intrattenimento che distribuiscono le macchine negli esercizi empolesi, tanto che, lo scorso 24 giugno, una delegazione dell'associazione AS.TRO è partita alla volta del comune fiorentino per trovare un compromesso con l'amministrazione comunale. L'assessore Torrigiani non è tornato indietro sull'ordinanza, ma ha accolto la proposta dell'associazione di avviare sul territorio una campagna di informazione sui rischi legati alla dipendenza da gioco. Se da qui ad un anno la campagna avrà dato i suoi frutti, l'assessore si è dichiarato disponibile ad ‘ammorbidire' il regolamento: "Ho apprezzato il lavoro svolto dall'associazione, così come la volontà di collaborare insieme a tutela dei cittadini", spiega Torrigiani. "Come già affermato, se si otterranno benefici dall'attività di sensibilizzazione, sarò ben lieto di rimettere mano all'ordinanza e rivedere gli orari".
"So bene quanto questo tipo di intervento possa generare allarmismi, ma era un passaggio dovuto, anche per dare un segnale al di fuori del nostro comune. Un atto di coraggio, tanto che qualcuno mi ha addirittura chiesto quante minacce avessi ricevuto", spiega l'assessore.
"Sui media nazionali c'è un continuo battage pubblicitario sui giochi, ma bisogna stare attenti anche alle sensibilità delle fasce più deboli della popolazione", spiega. "E poi non bisogna sottovalutare le infiltrazioni della malavita, così come evidenziato dal procuratore antimafia Pietro Grasso che ha lanciato l'allarme sul fenomeno del riciclaggio di denaro proprio nel settore dei giochi".

L'ORDINANZA

L'ordinanza, emanata lo scorso 9 luglio dal sindaco Luciana Cappelli, entrerà in vigore fra qualche giorno, dopo i dovuti passaggi burocratici.

Ecco cosa dispone:

"Che sia proceduto al riordino della materia dell'orario di apertura e chiusura al pubblico delle sale Giochi, Sale da Biliardo e l'orario per l'uso e l'utilizzo dei giochi di cui all'art. 110 comma 6 del Tulps, consentiti all'interno di altre attività .

Norme di riferimento - R.D. 773/1931 (art. 86) e relativo regolamento di attuazione - Regolamento Comunale per l'apertura e la gestione delle Sale Giochi

Fascia di apertura - Sale giochi: possono restare aperte al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 14,00 alle ore 24,00 salvi i divieti di accesso per minori.

Obblighi amministrativi - L'esercente non è tenuto a comunicare al Comune l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio.

Obblighi informativi - L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione comunque visibili dall'esercizio. Le informazioni devono essere visibili dall'esterno dell'esercizio anche quando questi è chiuso.

Domenica e festivi - Gli esercenti non sono tenuti ad osservare l'obbligo di chiusura domenicale e festiva dell'esercizio.

Chiusura infrasettimanale - L'esercente è libero di effettuare o meno una o più chiusure infrasettimanali.

Norme speciali - Anche per l'esercizio dell'attività di giochi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, posti all'interno di Centri Commerciali, all'interno delle strutture consentite e/o all'interno di esercizi della somministrazione, deve essere effettuato l'orario sopra stabilito (dalle ore 14 alle ore 24,00), anche se l'attività al cui interno vengono istallati gli apparecchi da gioco effettua un orario più ampio.

Sanzioni - Il mancato rispetto degli orari stabiliti con la presente Ordinanza, è sanzionato con una somma pari ad 300 (trecento) per il cui accertamento ed irrogazione si applicano le disposizioni di cui alla legge del 24.11.1981 n. 689, art. 16, comma 2 - combinato con il disposto dell'art. 7 bis del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e le altre norme procedurali in tema di sanzioni amministrative.

La reiterata violazione dell'osservanza dell'orario massimo consentito, almeno due volte nel corso di un anno, comporterà , quale pena accessoria, la chiusura della sala Giochi o la sospensione dell'uso dei giochi posti all'interno di altre attività , da giorni 2 fino ad un massimo di giorni 15 salvo più gravi procedure sanzionatorie previste dal Regolamento sulla materia .

Sarà cura del Dirigente Ufficio Attività Economiche l'adozione del provvedimento della sospensione dell'esercizio condotto in violazione a quanto contenuto nella presente Ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni dal termine della pubblicazione ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da presentare entro 120 giorni dalla medesima decorrenza".

Fonte: www.giocoegiochi.com  di  Elisa Di Mattia - 12/07/2010 - 11:47
 
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